ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Riconoscimento del diritto ai cittadini extracomunitari.
L’INPS, con la circolare n. 95 del 2022, fornisce le istruzioni per il riconoscimento
dell’Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del
permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari
residenti in Paese terzo.
L’Assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra
prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito
complessivo del nucleo familiare.
Documentazione e autocertificazioni:
Le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente Autorità dello Stato estero (Consolati e/o Ambasciate), corredati di traduzione in lingua italiana asseverata in Tribunale o autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.
Diritto e misura ANF per familiari residenti in un Paese terzo
Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati documenti che attestino:
- lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare
dichiarato ai fini dell’ANF; - il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo
per i quali si richiede l’ANF); - i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero
assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento
della domanda di ANF; - eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.