CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO
Conversione del permesso da studio a lavoro subordinato/autonomo per laureati in Italia (artt. 6 e 22 TUI e art. 11 bis, TUI e art.14 DPR 394/99)
Informazioni
Se hai un permesso di soggiorno per motivi di studio puoi svolgere qualsiasi lavoro purché non superi le 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali).
Se vuoi lavorare per un numero di ore maggiori DEVI convertire il tuo Permesso di soggiorno per studio in Permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).
Se hai un titolo di studio rilasciato da un’Università italiana statale o privata, legalmente riconosciuto dal MIUR, puoi fare domanda per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo in qualsiasi momento dell’anno.
Se hai conseguito in Italia uno dei titoli di studio universitario di seguito elencati, puoi presentare la domanda senza rientrare nelle quote d’ingresso, compilando i modelli:
V2(per lavoro subordinato)
Z2 (per lavoro autonomo)
Se hai conseguito un titolo di studio, rilasciato da un’Università italiana statale o privata, legalmente riconosciuto dal MIUR e non hai l’opportunità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato e quindi di attivare la procedura di conversione, puoi chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. A tale scopo dovrai iscriverti alle liste di collocamento presso il centro per l’impiego ed inserire, nel KIT postale da spedire alla Questura, la documentazione attestante l’iscrizione. Otterrai un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 1 anno.